ANPPE Associazione Nazionale Polizia PenitenziariaOrganizzazione rappresentativa del personale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo di Polizia Penitenziaria in congedo
(sotto la tutela ed il coordinamento del Ministero della Giustizia)
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Inquadramento pensionistico e previdenziale del personale transitato al Servizio Sanitario Nazionale da Amministrazione Penitenziaria
Notizia del 03/09/2010 - in pensioni, letto 784 volte)
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(Inpdap, nota operativa 19.2.2010 n. 3)
INPDAP
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
UFFICIO I - Gestione del rapporto contributivo e contenzioso
Nota operativa 19 febbraio 2010 n. 3
Art.2, comma 283, legge n.244/07, D.P.C.M. 01.04.08. Inquadramento pensionistico e previdenziale del personale transitato al Servizio Sanitario Nazionale da Amministrazione Penitenziaria. Modalità
operative.
1) PREMESSA
L’art. 2, comma 283, della legge n.244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008), al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22.06.1999, n. 230 e successive modificazioni, ha demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità e dei criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale , di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, afferenti alla sanità penitenziaria.
In ottemperanza a tale previsione è stato emanato il D.P.C.M. del 1° aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 126 del 30.05.2008, il cui art. 2 prevede che le Regioni assicurano l’espletamento delle funzioni trasferite con il medesimo decreto attraverso le Aziende Sanitarie Locali comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli Istituti e Servizi penitenziari e i Servizi minorili di riferimento.
Il successivo art. 3 dispone che il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 marzo 2008, che esercita funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, è trasferito, a decorrere dal 15.06.2008 (data di entrata in vigore del citato decreto) alle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale nei cui territori sono
ubicati gli Istituti penitenziari e i Servizi minorili ove tale personale presta servizio.
2) INQUADRAMENTO PENSIONISTICO E PREVIDENZIALE
In merito a quanto sopraesposto, sono pervenute a questa Direzione numerose istanze da parte delle Aziende Sanitarie Locali per il tramite delle Sedi Inpdap , tendenti ad avere chiarimenti sull’esatto inquadramento pensionistico e previdenziale del personale dell’Amministrazione Penitenziaria transitato al Servizio Sanitario Nazionale , già iscritto precedentemente alla CTPS, gestita da questo Istituto previdenziale.
A tale riguardo giova precisare che, non contenendo il disposto in esame un’espressa previsione in merito all’esercizio del diritto d’opzione per il mantenimento dell’iscrizione alla Cassa pensionistica di provenienza, i contributi pensionistici del personale trasferito devono essere versati alle relative Casse di appartenenza CPDEL e CPS, oltre che al Fondo Credito, secondo le consuete aliquote e modalità.
Per quanto attiene il trattamento di fine servizio o di fine rapporto, il personale interessato deve obbligatoriamente essere iscritto alla Cassa ex INADEL a decorrere dalla data di inquadramento nei ruoli delle Aziende Sanitarie.
In merito, infine, alla liquidazione delle prestazioni ai fini TFS si rimanda alle disposizioni contenute nella nota della ex Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - Ufficio III Prot. N. 121 dell’11.02.2000, laddove viene precisato “di effettuare la liquidazione della prestazione (sia per la quota ex ENPAS che per la quota ex INADEL) con le modalità e la retribuzione contributiva utile secondo la normativa dell’ultima gestione alla quale il dipendente risulta iscritto alla data della risoluzione del rapporto di impiego”.
3) REGIME CONTRIBUTIVO INDENNITA’ PER ALTRE CATEGORIE DI PERSONALE INCARICATO NON DI RUOLO
In questa sede occorre segnalare, altresì, che sono pervenuti ulteriori quesiti da parte di alcune ASL, intesi ad ottenere chiarimenti in merito al regime contributivo dell’indennità spettante, ai sensi dell’art. 39 bis della legge 9 ottobre 1970, n. 740, ai medici, farmacisti e veterinari incaricati, non di ruolo, che prestano servizio presso l’Amministrazione penitenziaria.
Premesso che il rapporto di lavoro del personale sanitario dipendente di ruolo è disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale , al personale non di ruolo, incaricato ai sensi della predetta legge n. 740 continua ad essere corrisposta anche l’indennità di cui al citato all’art. 39 bis che prevede che “ai medici, farmacisti e ai veterinari incaricati, oltre alle indennità già previste, spetta una indennità di servizio penitenziario la cui misura è aumentata del 2,50 per cento al compimento di ciascun biennio di permanenza nell’incarico ed è pensionabile limitatamente al 50%”.
A seguito di richiesta d’interpello, presentata dalla scrivente Direzione in data 4/12/08, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio avviso precisando che “le prestazioni rese ex legge n. 740 del 1970 dai medici incaricati presso gli Istituti di prevenzione e pena non attuano un rapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d’opera professionale caratterizzata dalla cosiddetta parasubordinazione…”, risultando i relativi compensi fiscalmente inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR.
Tale la categoria reddituale individuata, alcuna contribuzione è dovuta a questa Gestione previdenziale per i compensi di cui trattasi.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Stefano Ugo Quaranta)
F.to QUARANTA
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